(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 45 del 10 novembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il comma 34, dell'Art. 2, della legge regionale 26 gennaio
2004,  n.  1,  che  autorizza l'amministrazione regionale a concedere
alle  province  un  contributo  annuo  costante,  per  un periodo non
superiore  a  dieci  anni,  per la realizzazione di opere pubbliche e
rimette  ad  apposito  regolamento la definizione dei criteri e delle
modalita' di attribuzione del contribuito medesimo;
    Visto il comma 35, dell'Art. 2, dell'anzidetta legge regionale n.
1/2004,  che autorizza il limite d'impegno decennale di un milione di
euro a partire dall'anno 2005;
    Ritenuto    utile   e   necessario   provvedere   tempestivamente
all'approvazione del regolamento anzidetto;
    Ritenuto,  anzitutto,  di  dover  riservare  una quota del limite
pluriennale  a  favore  della  provincia  di  Gorizia,  pari  a  Euro
70.000,00   annui,   per   garantire   nei   territori  dell'ente  la
realizzazione  di  opere  pubbliche,  in quanto rilevati maggiormente
svantaggiati rispetto a quelli delle altre province.
    Ritenuto  altresi',  per il riparto della restante quota a favore
delle  quattro  province, pari a Euro 930.000,00 annui, di dover fare
riferimento  al  dato  oggettivo relativo alla popolazione e a quello
dell'estensione territoriale di ciascuna provincia;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Sentita  l'assemblea  delle  autonomie  locali che si e' espressa
favorevolmente nella seduta del 15 settembre 2004;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2481 del
24 settembre 2004;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «regolamento  per la definizione dei criteri e
delle  modalita'  di attribuzione del limite d'impegno decennale alle
province  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  34  della  legge regionale
26 gennaio  2004,  n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 ottobre 2004
                                ILLY