(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del
                          25 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 6/2003

    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  17  gennaio  2003,  n.  6
(Disciplina  del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica
dello  statuto  regionale  ai  sensi dell'Art. 123, terzo comma della
Costituzione)  come  modificato  dall'Art. 1 della legge regionale 15
novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003,
n.  6  «Disciplina  del  referendum  sulle leggi di approvazione o di
modifica  dello statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma
della Costituzione») e' sostituito dal seguente:
    «Art.  4  (Disposizioni  in caso di impugnativa del Governo della
Repubblica  avanti  la Corte costituzionale). - 1. Nel caso in cui il
Governo  della  Repubblica  promuova  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  deliberazione  statutaria, il presidente della
giunta  regionale  da' notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso
del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  Toscana,  entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso
stesso.
    2.  Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il
termine  di  tre  mesi  di cui all'Art. 2, comma 3 e' sospeso e, sino
alla  data  di  pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana  della decisione della Corte costituzionale, e' preclusa ogni
attivita'  ed  operazione referendaria, ivi compresa la presentazione
di nuove richieste.
    3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del
Governo,  il  termine  di tre mesi di cui all'Art. 2 comma 3 comincia
nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della
decisione  della  Corte  stessa.  In  tale  caso  tutte le operazioni
compiute   prima   dell'interruzione   conservano   validita'  ed  il
procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
    4.  Nel  caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata
parzialmente  o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le
attivita'  e  le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla
deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.»