(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 25 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 6/2003 1. L'Art. 4 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma della Costituzione) come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 «Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello statuto regionale ai sensi dell'Art. 123, terzo comma della Costituzione») e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Disposizioni in caso di impugnativa del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale). - 1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della deliberazione statutaria, il presidente della giunta regionale da' notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso. 2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'Art. 2, comma 3 e' sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della decisione della Corte costituzionale, e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste. 3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'Art. 2 comma 3 comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima dell'interruzione conservano validita' ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta. 4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.»