(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 82/2000 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo, l'organo rappresentativo puo' essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti, o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei comuni; in tali casi l'organo rappresentativo e' di volta in volta integrato, sulla base delle nomine intervenute, nella prima seduta utile.».