(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del
                          3 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 82/2000

    1. Dopo il comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale 28 dicembre
2000, n. 82, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  In caso di rinnovo, l'organo rappresentativo puo' essere
insediato  quando  i  rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro
quinti  dei componenti, o il valore inferiore stabilito espressamente
dallo  statuto  comunque  tale  da  rappresentare  la maggioranza dei
comuni;  in  tali  casi l'organo rappresentativo e' di volta in volta
integrato,  sulla  base  delle nomine intervenute, nella prima seduta
utile.».