(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» 1. All'Art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti», dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: «3-bis. L'individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall'approvazione dei piani di cui all'Art. 8, vincola il programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all'Art. 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell'Art. 4, e vincola altresi' i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell'Art. 6.».