(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del
                          30 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  10  della  legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
          «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti»

    1. All'Art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove
norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti»,  dopo  il comma 3 e'
aggiunto il seguente comma 3-bis:
    «3-bis.  L'individuazione  della  tipologia e del complesso degli
impianti  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani da realizzare nella
Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
dalle  sue  varianti rappresentate dall'approvazione dei piani di cui
all'Art.  8,  vincola il programma triennale per i lavori pubblici di
competenza  regionale,  di  cui  all'Art.  4,  comma  1  della  legge
regionale  7 novembre  2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia
di  lavori  pubblici  di  interesse regionale e per le costruzioni in
zone   classificate  sismiche",  quanto  agli  impianti  pubblici  di
gestione  dei  rifiuti  urbani  di competenza della Regione, ai sensi
dell'Art.  4,  e  vincola  altresi'  i programmi triennali dei lavori
pubblici  di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici
di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi
dell'Art. 6.».