(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF 1. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'Art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a Euro 29.000,00. 2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad Euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento. 3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta e' determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini del l'addizionale regionale IRPEF. 4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali». 5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo e' destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale.