(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                    Determinazione dell'aliquota
                dell'addizionale regionale all'IRPEF
    1.   Per   l'anno   2005  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche di seguito chiamata
addizionale   regionale   IRPEF,  di  cui  all'Art.  50  del  decreto
legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni  all'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' fissata
nella  misura  dello  0,9  per cento per i soggetti aventi un reddito
imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a
Euro 29.000,00.
    2.   Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  imponibile,  ai  fini
dell'addizionale   regionale  IRPEF,  superiore  ad  Euro  29.000,00,
l'aliquota  dell'addizionale  regionale  IRPEF  e' fissata per l'anno
2005 nella misura dell'1,4 per cento.
    3.  Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile
ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro
e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta e' determinata
sottraendo  dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di
cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e
la  differenza  tra  29.147,00  euro  ed  il  reddito  imponibile del
soggetto ai fini del l'addizionale regionale IRPEF.
    4.  Resta  salvo  quanto  stabilito dal comma 3 dell'Art. 1 della
legge  regionale  22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di
tributi regionali».
    5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota
dell'addizionale  regionale  IRPEF  di  cui  al  presente articolo e'
destinato   alla   copertura  delle maggiori  esigenze  del  servizio
sanitario regionale.