(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48
                        del 2 dicembre 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;
    Visto l'Art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. 59 - 14215 del
29 novembre 2004;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
     Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite
    1. A norma dell'Art. 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile
2000,  n.  44  (di  attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) a
decorrere  dal  19 maggio  2003,  le  comunita' montane esercitano le
funzioni  amministrative  previste  dalla legge regionale 14 dicembre
1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico
per il trasporto di persone relative all'approvazione di progetti per
la  realizzazione  di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di
impianti esistenti sul proprio territorio.