(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 17 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualita' della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'Art. 2 e, a tutela dell'utenza, garantisce la loro corretta esecuzione. 2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalita' terapeutiche o curative.