(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
                     n. 20 del 17 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione, allo scopo di migliorare la qualita' della vita e
contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce
la  qualifica  di  operatore in ciascuna delle discipline bionaturali
per  il  benessere  di  cui  all'Art.  2  e,  a  tutela  dell'utenza,
garantisce la loro corretta esecuzione.
    2.  Le  discipline  di  cui al comma 1 condividono l'obiettivo di
educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente
e  concorrono  a  prevenire  gli  stati  di disagio fisici e psichici
stimolando  le  risorse  vitali  proprie  di  ciascun individuo senza
perseguire finalita' terapeutiche o curative.