(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3796 del 25 ottobre 2004. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito: «5. Per la caccia al camoscio e' prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro cacciatore esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalita' contenute nelle direttive di cui all'Art. 24 della legge. La persona titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnata da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonche' della prescritta copertura assicurativa. Al momento dello sparo la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della tiratrice. Un errore da parte della persona accompagnatrice nella determinazione del capo di camoscio da prelevare esclude qualsiasi responsabilita' del cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per iscritto.». 2. All'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' aggiunto il seguente comma: «7. Ai fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al comma 4 dell'Art. 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 puo' essere convocata anche dall'ufficio.».