(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3796 del
25 ottobre 2004.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 5 dell'Art. 6 del decreto del presidente della giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e' cosi' sostituito:
    «5.  Per la caccia al camoscio e' prescritto l'accompagnamento da
parte  di  un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro
cacciatore  esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di
caccia.  I  relativi  tesserini di accompagnamento vengono rilasciati
dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalita' contenute nelle
direttive  di  cui all'Art. 24 della legge. La persona titolare di un
tesserino  di  accompagnamento  nella  caccia al camoscio deve essere
accompagnata  da  una persona munita della licenza di porto di fucile
per  uso  caccia  nonche' della prescritta copertura assicurativa. Al
momento  dello  sparo  la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle
immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della
tiratrice.  Un  errore  da  parte della persona accompagnatrice nella
determinazione  del  capo  di camoscio da prelevare esclude qualsiasi
responsabilita'  del  cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto
il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per
iscritto.».
    2. All'Art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale
6 aprile 2000, n. 18, e' aggiunto il seguente comma:
    «7.  Ai  fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al
comma  4 dell'Art. 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
e  successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 puo' essere
convocata anche dall'ufficio.».