(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Trentino - Alto
                  Adige n. 50 del 14 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

    la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano promuove il diritto allo
studio universitario mediante:
      a) borse di studio ordinarie;
      b) borse di studio straordinarie;
      c) rimborso dei contributi universitari;
      d) borse  di  studio  per  tesi  di  diploma,  tesi  di  laurea
specialistica,  dissertazioni  e tesi di livello equivalente, nonche'
per lavori di ricerca e abilitazione;
      e) rimborso delle spese di viaggio;
      f) alloggi;
      g) servizio mensa;
      h) provvidenze   particolari  a  favore  di  studentesse  e  di
studenti portatori di handicap;
      i) prestiti;
      j) contributi ad organizzazioni studentesche;
      k) borse   di   studio  per  l'interscambio  di  studentesse  e
studenti;
      l) servizio di informazione;
      m) borse  di  studio per la formazione post-universitaria e per
tirocini;
      n) altri  interventi  atti  alla realizzazione del diritto allo
studio universitario.
    2.  Gli  interventi  sono  destinati  alle  studentesse  ed  agli
studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e
delle  scuole  superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi
dell'area culturale tedesca, denominate in seguito «universita».
    3.  La  delimitazione  di  cui  al comma 2 non si applica per gli
interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d),i),k) e m).