(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 50 del 14 dicembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante: a) borse di studio ordinarie; b) borse di studio straordinarie; c) rimborso dei contributi universitari; d) borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dissertazioni e tesi di livello equivalente, nonche' per lavori di ricerca e abilitazione; e) rimborso delle spese di viaggio; f) alloggi; g) servizio mensa; h) provvidenze particolari a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap; i) prestiti; j) contributi ad organizzazioni studentesche; k) borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti; l) servizio di informazione; m) borse di studio per la formazione post-universitaria e per tirocini; n) altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario. 2. Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, denominate in seguito «universita». 3. La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d),i),k) e m).