(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino
    ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 24 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  13  -  Esercizio  delle  professioni  alpine  ed
   organismi  di  autodisciplina  -  della  legge regionale 8 ottobre
   2002, n. 26
    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 8 ottobre
2002,  n.  26  (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni
sportive in Lombardia) sono aggiunti i seguenti commi:
    «1-bis.  Per  i  maestri  di  sci e le guide alpine stranieri non
iscritti  ad  albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma
1, l'iscrizione all'albo e' subordinata:
      a) al  riconoscimento  di  cui  al decreto legislativo 2 maggio
1994,  n.  319  (Attuazione  della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo   sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
professionale  che  integra la direttiva 89/48/CEE) dell'abilitazione
rilasciata  dallo  Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di
Stato  membro  dell'U.E.  o  di  Paesi terzi che abbiano concluso con
l'U.E.  accordi  di  associazione  o  specifici accordi bilaterali in
materia di libera circolazione delle persone;
      b) al  riconoscimento,  da  parte  della FISI in accordo con il
collegio  nazionale,  dell'equivalenza  dell'abilitazione  rilasciata
dallo Stato di provenienza e della reciprocita' di trattamento, se si
tratta di stranieri diversi da quelli di cui alla lettera a).
    1-ter.  In deroga ai commi 1 e 1-bis, i maestri di sci e le guide
alpine  iscritti  agli  albi  di altre regioni o quelli stranieri che
abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  di cui al comma 1-bis, qualora
intendano  esercitare  la professione in Lombardia senza carattere di
stabilita',  devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio
regionale  della Lombardia il periodo e le localita' in cui intendono
esercitare. E' omessa la comunicazione qualora si tratti di esercizio
occasionale.
    1-quater.   L'esercizio   della   professione   ha  carattere  di
stabilita', per i maestri di sci se si svolge almeno per la durata di
una  stagione  sciistica, per le guide alpine se si svolge per almeno
sei  mesi all'anno, anche non consecutivi, o in ogni caso se la guida
ha   un  recapito  anche  stagionale  in  Lombardia.  L'esercizio  e'
occasionale  se  si  svolge per non piu' di quindici giorni nell'arco
della   stagione  sciistica,  per  i  maestri  di  sci,  o  nell'arco
dell'anno, per le guide alpine.
    1-quinquies. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute
nei   commi   1-bis,   1-ter  e  1-quater  si  applicano  anche  agli
accompagnatori di media montagna, con gli opportuni adattamenti.».
    2.  Il  comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 26/2002. e'
sostituito dal seguente:
      «2.  Sono  istituiti,  quali  organismi  di autodisciplina e di
autogoverno  delle  professioni di maestro di sci e di guida alpina e
accompagnatore   di  media  montagna,  rispettivamente,  il  collegio
regionale  lombardo  dei  maestri  di  sci  ed  il collegio regionale
lombardo delle guide alpine;».
    3.  Il  comma 6 dell'Art. 13 della legge regionale n. 26/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «6. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute
nel presente articolo e, in particolare, sono definiti:
      a) modalita',  termini  e condizioni per l'iscrizione agli albi
professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
      b) modalita' di formazione e di composizione dei collegi di cui
al  comma  2,  la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto
della   disciplina   regionale   dei   collegi,   le   modalita'   di
determinazione   dei   valori   minimi   e   massimi   delle  tariffe
professionali  da  parte  della  Regione,  su  proposta  dei  collegi
regionali;
      c) le  ipotesi  di  applicazione  dell'istituto  di denuncia di
inizio  attivita'  diverse  da  quelle  disciplinate dall'Art. 15, in
particolare  ai  fini  dell'esercizio  senza  carattere di stabilita'
dell'attivita'  di  maestro  di sci, guida alpina e accompagnatore di
media  montagna  da  parte  di soggetto iscritto all'albo o elenco di
altra Regione o straniero che abbia ottenuto il riconoscimento di cui
al  comma  1-bis.  Per  quanto  non  previsto  dal  regolamento trova
applicazione  la  disciplina  di  cui agli articoli 3 e 5 della legge
regionale  22 luglio  2002,  n.  15  (legge  di semplificazione 2001.
Semplificazione  legislativa mediante abrogazione di leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
      d) le   ipotesi  di  applicazione  dell'istituto  del  silenzio
assenso,  con  particolare riguardo all'iscrizione nell'albo o elenco
della  Lombardia  di maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di
media  montagna  iscritti  all'albo  o  elenco  di  altra  Regione  o
stranieri  che  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento di cui al comma
1-bis,    nonche'    all'iscrizione    nell'elenco   speciale   degli
accompagnatori  di  media  montagna.  Per  quanto  non  previsto  dal
regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e
5 della legge regionale n. 15/2002.».