(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 24 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 13 - Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina - della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l'iscrizione all'albo e' subordinata: a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di Stato membro dell'U.E. o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'U.E. accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone; b) al riconoscimento, da parte della FISI in accordo con il collegio nazionale, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocita' di trattamento, se si tratta di stranieri diversi da quelli di cui alla lettera a). 1-ter. In deroga ai commi 1 e 1-bis, i maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre regioni o quelli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1-bis, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilita', devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le localita' in cui intendono esercitare. E' omessa la comunicazione qualora si tratti di esercizio occasionale. 1-quater. L'esercizio della professione ha carattere di stabilita', per i maestri di sci se si svolge almeno per la durata di una stagione sciistica, per le guide alpine se si svolge per almeno sei mesi all'anno, anche non consecutivi, o in ogni caso se la guida ha un recapito anche stagionale in Lombardia. L'esercizio e' occasionale se si svolge per non piu' di quindici giorni nell'arco della stagione sciistica, per i maestri di sci, o nell'arco dell'anno, per le guide alpine. 1-quinquies. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, con gli opportuni adattamenti.». 2. Il comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 26/2002. e' sostituito dal seguente: «2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine;». 3. Il comma 6 dell'Art. 13 della legge regionale n. 26/2002, e' sostituito dal seguente: «6. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo e, in particolare, sono definiti: a) modalita', termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1; b) modalita' di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, le modalita' di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali; c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attivita' diverse da quelle disciplinate dall'Art. 15, in particolare ai fini dell'esercizio senza carattere di stabilita' dell'attivita' di maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna da parte di soggetto iscritto all'albo o elenco di altra Regione o straniero che abbia ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1-bis. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'iscrizione nell'albo o elenco della Lombardia di maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna iscritti all'albo o elenco di altra Regione o stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 1-bis, nonche' all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 15/2002.».