(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 5 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente legge: Art. 1. Applicazione della sanatoria edilizia 1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio. 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Lombardia secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo art. 32, nonche' nei relativi allegati, salvo quanto disposto dalla presente legge. 2. Sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di illecito numeri 4, 5, 6 dell'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, relative ad immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). 3. Le domande di sanatoria gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge n. 191/2004 di conversione del decreto-legge n. 168/2004 restano valide anche per quanto concerne l'anticipazione degli oneri concessori e ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di. cui all'art. 2 della presente legge. L'ammontare complessivo degli oneri concessori e' determinato secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 6.