(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino
    ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 5 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente legge:
                               Art. 1.
                Applicazione della sanatoria edilizia
    1.  La  sanatoria  degli  abusi edilizi prevista dall'art. 32 del
decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre
2003,   n.   326,  come  ulteriormente  modificato  dall'art.  5  del
decreto-legge  12 luglio.  2004,  n.  168  (Interventi urgenti per il
contenimento  della  spesa  pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 luglio  2004,  n.  191,  si  applica  nella  Regione
Lombardia  secondo  la disciplina sostanziale e procedurale contenuta
nel  medesimo  art.  32,  nonche' nei relativi allegati, salvo quanto
disposto dalla presente legge.
    2.  Sono  ammesse  alla  sanatoria  di  cui  al  comma 1 anche le
tipologie di illecito numeri 4, 5, 6 dell'allegato 1 al decreto-legge
n.  269/2003,  convertito  dalla legge 326/2003, relative ad immobili
ricadenti  in  aree  non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della
legge  28 febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie).
    3.  Le  domande di sanatoria gia' presentate alla data di entrata
in vigore della legge n. 191/2004 di conversione del decreto-legge n.
168/2004  restano  valide  anche  per quanto concerne l'anticipazione
degli  oneri  concessori  e ai fini della relativa definizione non si
applicano  le  disposizioni  di. cui all'art. 2 della presente legge.
L'ammontare complessivo degli oneri concessori e' determinato secondo
le modalita' di cui all'art. 4, comma 6.