(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 49 del 9 dicembre 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44;
    Visto l'Art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge
finanziaria per l'anno 2002);
    Visto  l'Art.  1  della  legge  regionale  18  maggio 2004, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. del 6 dicembre
2004;

                             E m a n a:
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 13, comma 1,
lettere  b)  e  c)  della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge
finaziaria  per  l'anno  2002) e dell'Art. 1 della legge regionale 18
maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per
l'anno   2004),   disciplina  le  modalita'  per  il  rilascio  delle
concessioni  per  l'utilizzo  di  porzioni  di  aree  appartenenti al
demanio  idrico  fluviale  e  lacuale  non  navigabile,  con  o senza
realizzazione  di  opere. Sono escluse dall'applicazione del presente
regolamento  le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico
della  navigazione  interna come definito dall'Art. 2 del regolamento
emanato  con  decreto  del presidente della giunta regionale 5 agosto
2004, n. 6/R.
    2. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a)  per  «demanio  idrico  fluviale  e  lacuale»  le  superfici
demaniali  degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e
dei  laghi  non  navigabili  soggette  ad essere sommerse dalle piene
ordinarie e le loro pertinenze;
      b)   per  «servitu»  l'occupazione,  anche  in  subalveo  o  in
proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;
      c)  per  «uso  di  pertinenze»  l'utilizzo di aree o altri beni
pertinenziali  al  demanio idrico per finalita' agricole, produttive,
sportive,  ricreative  o altri usi comunque compatibili con la natura
demaniale delle aree e dei beni;
      d)  per  «concessione  breve»  il  provvedimento  che  consente
l'utilizzo  o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi
inferiori o pari all'anno;
      e)  per  «Settore  decentrato competente» il Settore decentrato
opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte
territorialmente   competente   all'istruttoria  e  al  rilascio  dei
provvedimenti  di  concessione  sulle  aree  demaniali  del  reticolo
idrografico   di   interesse   regionale  e,  fino  all'adozione  del
provvedimento  di  gerarchizzazione  di  cui  all'Art. 60 della legge
regionale   26   aprile  2000,  n.  44  (di  attuazione  del  decreto
legislativo  n.  112/1998), sulle aree demaniali dell'intero reticolo
idrografico regionale;
      f)    per    «autorita'    idraulica    competente»   l'Agenzia
interregionale   per   il   Po   (AIPO)   o   i   Settori  decentrati
rispettivamente   competenti   all'effettuazione   delle  valutazioni
tecnico-idrauliche  ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo   unico   delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle  opere
idrauliche  delle  diverse  categorie)  in relazione ai corsi d'acqua
interessati dalla concessione.
      g)  per  «tabella  canoni»  la  tabella  A  allegata alla legge
regionale  n.  12/2004  come  modificata  ed  integrata dal prospetto
integrativo allegato al presente regolamento.