(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44; Visto l'Art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002); Visto l'Art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004); Vista la deliberazione della giunta regionale n. del 6 dicembre 2004; E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finaziaria per l'anno 2002) e dell'Art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalita' per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna come definito dall'Art. 2 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 2004, n. 6/R. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «demanio idrico fluviale e lacuale» le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e le loro pertinenze; b) per «servitu» l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti; c) per «uso di pertinenze» l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalita' agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni; d) per «concessione breve» il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno; e) per «Settore decentrato competente» il Settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti di concessione sulle aree demaniali del reticolo idrografico di interesse regionale e, fino all'adozione del provvedimento di gerarchizzazione di cui all'Art. 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998), sulle aree demaniali dell'intero reticolo idrografico regionale; f) per «autorita' idraulica competente» l'Agenzia interregionale per il Po (AIPO) o i Settori decentrati rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione. g) per «tabella canoni» la tabella A allegata alla legge regionale n. 12/2004 come modificata ed integrata dal prospetto integrativo allegato al presente regolamento.