(Pubblicato nel Bollettino ufficiale ella Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61; Visto l'Art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002); Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica); Vista la deliberazione della giunta regionale del 6 dicembre 2004; E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento: a) disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato; b) modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).