(Pubblicato nel Bollettino ufficiale ella Regione Piemonte
                     n. 49 del 9 dicembre 2004)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
    Viste  le  leggi  regionali  26 aprile  2000, n. 44 e 29 dicembre
2000, n. 61;
    Visto l'Art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge
finanziaria per l'anno 2002);
    Visto   il   regolamento   regionale  29  luglio  2003,  n.  10/R
(Disciplina  dei  procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica);
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale del 6 dicembre
2004;

                             E m a n a:
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il presente regolamento:
      a) disciplina,  in  sede di prima attuazione del capo III della
legge  regionale  5  agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno
2002),  i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso
di  acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente
specificato;
      b) modifica  gli  articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29
luglio  2003,  n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di
derivazione di acqua pubblica).