(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione» e della legge 7 dicembre 2000, n. 383: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, ne salvaguarda la sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e gli enti locali e le associazioni di promozione sociale. 3. Ha, altresi', lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di rafforzare quelle gia' esistenti che rispondono ai requisiti della presente legge. 4. La Regione, inoltre, sostiene le attivita' degli enti locali volte a valorizzare le realta' associative presenti sul territorio.