(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del
                          16 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Molise,  ai  sensi  della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n.  3:  «Modifiche al Titolo V della parte seconda
della   Costituzione»   e   della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383:
«Disciplina  delle  associazioni  di promozione sociale» riconosce il
valore  sociale  dell'associazionismo  liberamente costituito e delle
sue   molteplici   attivita'   come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo;  ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni   territoriali,   ne   salvaguarda  la  sua  autonomia;
favorisce  il  suo apporto originale al conseguimento di finalita' di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
    2.  La  presente legge detta principi fondamentali e norme per la
valorizzazione   dell'associazionismo   di   promozione   sociale   e
disciplina  i rapporti fra le istituzioni pubbliche e gli enti locali
e le associazioni di promozione sociale.
    3.  Ha,  altresi',  lo  scopo  di  favorire  il formarsi di nuove
realta'  associative  e  di  rafforzare  quelle  gia'  esistenti  che
rispondono ai requisiti della presente legge.
    4.  La  Regione, inoltre, sostiene le attivita' degli enti locali
volte a valorizzare le realta' associative presenti sul territorio.