(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                          19 novembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987
    1. Il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987,
n.   3  recante  norme  sul  trattamento  economico  dei  consiglieri
regionali,  come  sostituito  dall'Art.  2  della  legge regionale 30
giugno  2003,  n. 20 (ulteriori modificazioni alla legge regionale n.
3/1987  recante  norme  sul  trattamento  economico  dei  consiglieri
regionali) e' cosi' sostituito:
    «4.  Per  ogni  giornata di assenza alle riunioni di cui al comma
primo  e  secondo  le  disposizioni di cui al comma 5 e' effetuata la
trattenuta  rispettivamente  di  un  quindicesimo  per  i consiglieri
regionali,  di un decimo per i componenti della giunta e di un ottavo
per  il  presidente  del  consiglio  e per il presidente della giunta
regionale,  del  rimborso  forfettario  di  cui  al medesimo comma 1,
eventualmente decurato ai sensi del comma 3.».
    2.  Il  comma  6  dell'Art.  4 della legge regionale n. 3/1987 e'
abrogato.
    3. Dopo il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e'
inserito il seguente comma:
    «7-bis. Sono altresi' equiparate alle riunioni di cui al comma 1,
senza  diritto  al  rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni
dei  consiglieri  regionali  ad  attivita'  istituzionali  che  siano
svolte,   previa   autorizzazione   dell'ufficio  di  presidenza,  in
rappresentanza della Regione.