(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 19 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 1. Il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali, come sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 20 (ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 3/1987 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali) e' cosi' sostituito: «4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma primo e secondo le disposizioni di cui al comma 5 e' effetuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della giunta e di un ottavo per il presidente del consiglio e per il presidente della giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurato ai sensi del comma 3.». 2. Il comma 6 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' abrogato. 3. Dopo il comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale n. 3/1987 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Sono altresi' equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei consiglieri regionali ad attivita' istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza, in rappresentanza della Regione.