(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate). 1. Il comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, e' sostituito dal seguente: «1. per l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la Giunta provinciale assicura opportune forme di partecipazione e promuove la concertazione come metodo per la definizione degli obiettivi del programma medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalita' per l'attuazione della concertazione, nonche' le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell'Art. 11-bis. Lo schema di programma di sviluppo e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione». 2. All'Art. 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «specificare gli elementi» sono aggiunte le parole: «, ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'Art. 30,»; b) al comma 4, le parole: «comitato per la programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, la provincia puo' sostenere spese per promuovere con l'Universita' degli studi di Trento la costituzione di un consorzio a cui possono partecipare la camera di commercio e altri enti e soggetti che operano nel campo delle indagini e delle rilevazioni, in particolare sulle dinamiche del sistema economico-sociale provinciale. La provincia assegna, inoltre, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'Art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Universita' degli studi di Trento) specifici finanziamenti di carattere pluriennale per l'attivita' dell'osservatorio». 4. All'Art. 12-ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il soggetto responsabile del patto e' individuato dal tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in una societa' mista pubblica-privata, promossa dal tavolo. Il soggetto responsabile provvede alle spese relative alla gestione del patto previste dal comma 10.»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il tavolo di concertazione e' formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio pattizio. Per ogni componente effettivo puo' essere nominato un componente supplente. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di sviluppo integrato.»; c) dopo il comma e' inserito il seguente: «5-bis. Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del patto territoriale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il termine di presentazione del ricorso e' di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il ricorso e' deciso entro il termine di sessanta giorni.»; d) al comma 9-bis le parole: «decorsi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi cinque anni»; e) al comma 11 le parole: «Ai soggetti sottoscrittori e' assicurata priorita» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti attuatori e' assicurata priorita». 5. Nel comma 1 dell'Art. 29 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: «comitato per la programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale». 6. All'Art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: «per la formulazione dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo sviluppo provinciale»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati e' attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennita' spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'Art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.»; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della provincia e i dirigenti indicati dall'Art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.». 7. Sono abrogati: a) l'Art. 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; b) il comma 16 dell'Art. 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; c) l'Art. 66 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; d) l'Art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.