(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 30 novembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  della  legge  provinciale  8 luglio  1996, n. 4 (Nuova
disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme
         in materia di contabilita' e di zone svantaggiate).
    1. Il comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1996,
n. 4, e' sostituito dal seguente:
    «1.  per  l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la
Giunta  provinciale  assicura  opportune  forme  di  partecipazione e
promuove  la  concertazione  come  metodo  per  la  definizione degli
obiettivi  del  programma  medesimo.  Con  deliberazione della Giunta
provinciale   sono   stabiliti  gli  strumenti  e  le  modalita'  per
l'attuazione  della  concertazione,  nonche'  le  forme  di confronto
partecipativo  da  adottare  nei  casi  di  cui  al comma 3 dell'Art.
11-bis.  Lo  schema  di  programma  di  sviluppo  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione».
    2.  All'Art.  11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma 3, dopo le parole: «specificare gli elementi» sono
aggiunte  le parole: «, ivi incluso quanto previsto per i comitati di
cui all'Art. 30,»;
      b) al comma 4, le parole: «comitato per la programmazione» sono
sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale».
    3. Dopo  il  comma  3  dell'Art.  12-bis  della legge provinciale
8 luglio 1996, n. 4, e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Per  i  fini  di  cui  ai commi 1 e 3, la provincia puo'
sostenere  spese  per  promuovere  con  l'Universita'  degli studi di
Trento  la  costituzione di un consorzio a cui possono partecipare la
camera  di  commercio  e  altri enti e soggetti che operano nel campo
delle  indagini  e  delle rilevazioni, in particolare sulle dinamiche
del  sistema  economico-sociale  provinciale.  La  provincia assegna,
inoltre,  nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'Art. 1-bis
della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la
collaborazione  tra  la  provincia  e  l'Universita'  degli  studi di
Trento)   specifici   finanziamenti   di  carattere  pluriennale  per
l'attivita' dell'osservatorio».
    4.  All'Art.  12-ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Il  soggetto  responsabile  del  patto  e' individuato dal
tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in
una societa' mista pubblica-privata, promossa dal tavolo. Il soggetto
responsabile  provvede  alle  spese  relative alla gestione del patto
previste dal comma 10.»;
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis.  Il  tavolo  di  concertazione  e' formato dai soggetti
pubblici  e  privati  rappresentativi  degli interessi del territorio
pattizio.  Per  ogni  componente  effettivo  puo'  essere nominato un
componente   supplente.  Nell'ambito  del  tavolo  si  realizzano  il
confronto  e  la  concertazione  fra  le  parti  pubbliche  e private
coinvolte  in  ordine  all'elaborazione  della  strategia  locale  di
sviluppo integrato.»;
      c) dopo il comma e' inserito il seguente:
      «5-bis.  Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del
patto  territoriale  e'  ammesso  ricorso alla Giunta provinciale. Il
termine  di  presentazione del ricorso e' di trenta giorni decorrenti
dall'avvenuta  comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il
ricorso e' deciso entro il termine di sessanta giorni.»;
      d) al comma 9-bis le parole: «decorsi tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «decorsi cinque anni»;
      e)  al  comma  11  le  parole:  «Ai  soggetti sottoscrittori e'
assicurata  priorita»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ai soggetti
attuatori e' assicurata priorita».
    5.  Nel  comma  1  dell'Art.  29 della legge provinciale 8 luglio
1996,  n.  4,  le  parole:  «comitato  per  la  programmazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale».
    6.  All'Art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a)  nella rubrica le parole: «per la formulazione dei progetti»
sono sostituite dalle seguenti: «per lo sviluppo provinciale»;
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un
comitato  per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione
e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo
provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati e' attribuito
un  compenso  determinato  dalla  Giunta  provinciale, sulla base dei
compiti  attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennita' spettante
ai   componenti   dell'Agenzia   provinciale  per  la  rappresentanza
negoziale,  diversi dal presidente, ai sensi dell'Art. 58 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7.»;
      c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Alle  sedute  del comitato per lo sviluppo provinciale
partecipano,  almeno  una  volta all'anno, i dirigenti generali della
provincia  e i dirigenti indicati dall'Art. 5 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12.».
    7. Sono abrogati:
      a) l'Art. 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
      b)  il comma 16 dell'Art. 6 della legge provinciale 19 febbraio
2002, n. 1;
      c) l'Art. 66 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
      d) l'Art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.