(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      32 del 28 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Finalita' ed obiettivi generali
    1.  La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della
politica  energetica  nazionale e dell'Unione europea, disciplina con
la  presente  legge  gli  atti  di  programmazione  e  gli interventi
operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'Art.  117,  comma terzo, della
Costituzione,  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza
tra  energia  prodotta, il suo uso razionale e la capacita' di carico
del territorio e dell'ambiente.
    2.  Ai  fini della presente legge rientrano nella materia energia
le  attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione,  produzione,
trasformazione,   stoccaggio,   trasporto,   distribuzione,   uso  di
qualsiasi   forma   di  energia,  comprese  le  fonti  rinnovabili  e
assimilate,  l'elettricita', il petrolio, il gas naturale, nonche' le
attivita'  inerenti  alla  realizzazione  e all'utilizzo di impianti,
sistemi  e  componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto
impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresi' le attivita'
di servizio a sostegno delle medesime attivita'.
    3.  Nel  perseguire  le finalita' di cui al comma 1, la Regione e
gli  enti  locali  pongono  a  fondamento  della programmazione degli
interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:
      a)  promuovere  il risparmio energetico attraverso un complesso
di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi,
dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia,
favorire  l'uso  razionale  delle  risorse  energetiche  e valorizare
l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
      b)  favorire  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione delle risorse
endogene,   delle   fonti  rinnovabili  e  assimilate  di  energia  e
promuovere l'auto-produzione di elettricita' e calore;
      c)   definire   gli  obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni
inquinanti   e   climalteranti   e   assicurare   le   condizioni  di
compatibilita'   ambientale,   paesaggistica   e  territoriale  delle
attivita' di cui al comma 2;
      d)  promuovere,  attraverso  il  risparmio  energetico  e l'uso
razionale   dell'energia,   i  fattori  di  competitivita'  regionale
contribuendo,  per  quanto  di  competenza,  ad elevare la sicurezza,
l'affidabilita',    la    continuita'    e    l'economicita'    degli
approvvigionamenti  in quantita' commisurata al fabbisogno energetico
regionale,  diffondendo  l'innovazione  tecnologica,  organizzativa e
finanziaria  nella realizzazione dei progetti energetici di interesse
pubblico,  sostenendo  il  miglioramento  dei  livelli di efficienza,
qualita',  fruibilita'  e  diffusione  territoriale  dei  servizi  di
pubblica utilita' nonche' dei servizi rivolti all'utenza finale;
      e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di
sistemi   urbani,  edifici  ed  impianti,  processi  produttivi,  con
riguardo   alle   diverse   fasi  di  programmazione,  progettazione,
esecuzione,  esercizio, manutenzione e controllo, in conformita' alla
normativa   tecnica   di   settore,   attraverso   la  pianificazione
urbanistica  ed anche attraverso la promozione di progetti formativi,
la  diffusione di sistemi di qualita' aziendale e l'istituzione di un
sistema  di  accreditamento  degli operatori preposti all' attuazione
degli interventi assistiti da contributo pubblico;
      f)    favorire    gli    interventi    di   autoregolazione   e
autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di
filiera,   rispetto   agli   obiettivi   posti   dagli  strumenti  di
programmazione  energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle
norme in materia;
      g)  promuovere le attivita' di ricerca applicata, innovazione e
trasferimento  tecnologico  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo e la
diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto
ambientale  attraverso  gli  strumenti  di  programmazione energetica
territoriale  e  gli  altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla
innovazione;
      h)  assicurare  la  tutela  degli utenti e dei consumatori, con
particolare  riferimento  alle zone territoriali svantaggiate ed alle
fasce  sociali  deboli,  nel  rispetto  delle  funzioni e dei compiti
attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
      i)  assumere  gli  obiettivi  nazionali  di  limitazione  delle
emissioni secondo quanto stabilito dalle direttive europee 99/30/CE e
2000/69/CE  recepite  dallo  Stato italiano e di gas ad effetto serra
posti dal protocollo di Kyoto dei 1998 sui cambiamenti climatici come
fondamento  della  programmazione  energetica  regionale  al  fine di
contribuire al raggiungimento degli stessi.
    4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di rispettiva competenza, la
Regione  e  gli  enti locali operano nel rispetto delle condizioni di
concorrenza  sui  mercati  dell'energia  in  conformita'  alle  norme
comunitarie  e  nazionali e nell' assenza di vincoli ed ostacoli alla
libera circolazione dell'energia, garantendo:
      a)  il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali,  la  tutela  dell'incolumita' e della salute pubblica, la
protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
      b)   l'adeguamento   dell'ordinamento   regionale  ai  principi
fondamentali  della  legislazione  statale  e agli obblighi derivanti
dall'emanazione  di  atti  normativi  comunitari  e,  per  quanto  di
competenza, all' attuazione degli stessi.
      c)  il  rafforzamento  degli  strumenti.  di integrazione delle
politiche  pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi
i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi
organicamente coordinati ed efficienti;
      d)  l'accesso  a  procedure  semplificate,  trasparenti  e  non
discriminatorie   per   il   rilascio  di  autorizzazioni  o  per  la
concessione  di  contributi,  agevolazioni  e benefici ai sensi della
presente  legge,  secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n.  241  (Nuove norme in materia' di procedimento amministrativo e di
diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  successive
modificazioni;
      e)  la  trasparenza  e  la  proporzionalita'  degli obblighi di
servizio  pubblico  riferiti alle attivita' energetiche esercitate in
regime di concessione o di libero mercato.
    5.   Ai  fini  della  presente  legge,  si  intendono  per  fonti
rinnovabili   di   energia:  l'energia  solare,  eolica,  geotermica,
idraulica,  del  moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai
processi  di  depurazione,  il  biogas, le biomasse intese come parte
biodegradabile   dei   prodotti,   rifiuti   e   residui  provenienti
dall'agricoltura  e  dalla  silvicoltura  e dalle industrie connesse,
nonche'  la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai
fini  della  presente  legge  sono  assimilate  alle fonti di energia
rinnovabili:  l'idrogeno purche' non di derivazione dal nucleare o da
fonti  fossili,  l'energia  recuperabile  da  impianti  e sistemi, da
processi  produttivi,  nonche'  l'energia  prodotta  da  impianti  di
cogenerazione   ad  alto  rendimento  purche'  commisurati  al  pieno
utilizzo   dell'energia   termica   prodotta.  Le  opere  concernenti
l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  e  assimilate sono di pubblico
interesse.