(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 127 del 14 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A norma dell'Art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2003.