(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 127
                        del 14 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  A  norma dell'Art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001,
n.  39,  il  saldo  finanziario,  il  fondo  iniziale  di cassa e gli
stanziamenti  attivi  e  passivi  in  conto  residui, iscritti in via
presuntiva  nel  bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario
2004,  sono  aggiornati  negli importi singoli e complessivi indicati
nell'allegata  tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura
dell'esercizio 2003.