(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Decorrenza dell'applicazione dell'Art. 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 1. La disposizione di cui all'Art. 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'Art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'Art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale, dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti). 2. Relativamente ai soggetti che gia' beneficiano dell'assegno integrativo reversibile ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n. 15/2003, la struttura regionale competente in materia provvede d'ufficio all'erogazione delle maggiori somme derivanti dall'applicazione del comma 1.