(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      53 del 28 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Decorrenza   dell'applicazione  dell'Art.  1  della  legge  regionale
                        28 aprile 2003, n. 15

    1.  La  disposizione  di  cui  all'Art.  1  della legge regionale
28 aprile  2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'Art.
1  della  legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti
civili  dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e
all'Art.  6  della  legge  15 aprile  1985,  n.  140 (Miglioramento e
perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
sociale,  dell'integrazione  regionale  al  trattamento pensionistico
degli  ex  combattenti), si applica a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  della  legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione
regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).
    2.  Relativamente  ai  soggetti che gia' beneficiano dell'assegno
integrativo reversibile ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n.
15/2003,  la  struttura  regionale  competente  in  materia  provvede
d'ufficio    all'erogazione    delle    maggiori    somme   derivanti
dall'applicazione del comma 1.