(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del
                          10 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita)  che  all'Art. 15 prevede che la Regione approvi uno o piu'
regolamenti di attuazione della legge medesima;
    Richiamato  l'Art.  15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003
che rinvia a regolamento la disciplina:
      degli  elementi  generali dell'organizzazione degli enti locali
in   emergenza   e   i  requisiti  di  funzionalita'  della  medesima
finalizzati  a  realizzare  il  necessario livello di efficienza e di
integrazione dell'intero sistema regionale;
      delle  procedure  di  raccordo tra i soggetti che compongono il
sistema  regionale  della  protezione civile e tra questi e gli altri
soggetti che operano in emergenza;
      dell'organizzazione  regionale  preposta allo svolgimento degli
adempimenti  di  competenza  della Regione nell'ambito della funzione
del concorso alla gestione dell'emergenza;
      delle  modalita'  per  l'adeguamento  dei  piani  di protezione
civile gia' approvati dagli enti locali;
    Vista  la  deliberazione  del Consiglio regionale del 23 novembre
2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione, di
cui  al  citato  Art.  15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003,
concernente  «Organizzazione  delle  attivita'  del sistema regionale
della protezione civile in emergenza».

                             E m a n a:
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione dell'Art. 15 della
legge  regionale  9 dicembre  2003,  n.  67  (Ordinamento del sistema
regionale   della  protezione  civile  e  disciplina  della  relativa
attivita), disciplina:
      a)  le  attivita'  che  devono essere svolte dalla Regione, dai
comuni  e  dalle  province  nelle  situazioni di emergenza secondo le
competenze  attribuite  ai  medesimi  enti  dalla  legge regionale n.
67/2003  nonche'  gli elementi generali della relativa organizzazione
finalizzati  a  realizzare l'efficacia della risposta complessiva del
sistema regionale di protezione civile alle situazioni di emergenza e
l'integrazione e il raccordo delle attivita' di competenza di ciascun
componente;
      b) le modalita' di raccordo tra gli enti di cui alla lettera a)
e gli altri soggetti che operano nelle situazioni di emergenza;
      c)  l'organizzazione  regionale preposta allo svolgimento degli
adempimenti di competenza della Regione medesima.
    2.  Il  presente regolamento stabilisce altresi' le modalita' per
assicurare  la  coerenza  dei  piani di protezione civile locali alle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  per  promuoverne  la verifica
attraverso periodiche esercitazioni.