(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 10 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita) che all'Art. 15 prevede che la Regione approvi uno o piu' regolamenti di attuazione della legge medesima; Richiamato l'Art. 15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003 che rinvia a regolamento la disciplina: degli elementi generali dell'organizzazione degli enti locali in emergenza e i requisiti di funzionalita' della medesima finalizzati a realizzare il necessario livello di efficienza e di integrazione dell'intero sistema regionale; delle procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile e tra questi e gli altri soggetti che operano in emergenza; dell'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione nell'ambito della funzione del concorso alla gestione dell'emergenza; delle modalita' per l'adeguamento dei piani di protezione civile gia' approvati dagli enti locali; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al citato Art. 15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003, concernente «Organizzazione delle attivita' del sistema regionale della protezione civile in emergenza». E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 15 della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), disciplina: a) le attivita' che devono essere svolte dalla Regione, dai comuni e dalle province nelle situazioni di emergenza secondo le competenze attribuite ai medesimi enti dalla legge regionale n. 67/2003 nonche' gli elementi generali della relativa organizzazione finalizzati a realizzare l'efficacia della risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile alle situazioni di emergenza e l'integrazione e il raccordo delle attivita' di competenza di ciascun componente; b) le modalita' di raccordo tra gli enti di cui alla lettera a) e gli altri soggetti che operano nelle situazioni di emergenza; c) l'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione medesima. 2. Il presente regolamento stabilisce altresi' le modalita' per assicurare la coerenza dei piani di protezione civile locali alle disposizioni di cui al comma 1 e per promuoverne la verifica attraverso periodiche esercitazioni.