(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'ultimo rigo dell'Art. 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007». 2. A1l'Art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «4. La giunta regionale e' autorizzata altresi' a riattivare le convenzioni con enti utilizzatori che ne fossero gia' titolari, con il consequenziale riutilizzo dei soggetti in esse previsti. I beneficiari sono quelli previsti dai commi 6, 7 e 8 dell'Art. 2 legge regionale n. 20/2003 e dal comma 5, Art. 1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 29 dicembre 2004 CHIARAVALLOTI