(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'ultimo  rigo dell'Art. 1, comma 1, le parole «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».
    2. A1l'Art. 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
    «4.  La  giunta regionale e' autorizzata altresi' a riattivare le
convenzioni  con  enti utilizzatori che ne fossero gia' titolari, con
il  consequenziale  riutilizzo  dei  soggetti  in  esse  previsti.  I
beneficiari sono quelli previsti dai commi 6, 7 e 8 dell'Art. 2 legge
regionale  n. 20/2003 e dal comma 5, Art. 1, della legge regionale 11
agosto 2004, n. 18».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 29 dicembre 2004

                            CHIARAVALLOTI