(Pubblicato  nel  suppl.  straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di  previsione per l'anno 2005 non sia stato approvato e non oltre il
31 marzo 2005, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
di  tre  dodicesimi  dei  singoli stanziamenti delle UPB del bilancio
2005 in corso di esame.
    2.  Nel  corso  dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al
precedente  comma  e' altresi' autorizzato, nei limiti della maggiore
spesa   necessaria,   l'utilizzo  degli  stanziamenti  per  le  spese
obbligatorie  e  per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233211,
ricadenti  rispettivamente  nelle  UPB  2.3.01.02  e  3.2.04.05 della
spesa,   nonche'   per   le   spese   ricadenti  nelle  UPB  relative
all'attuazione  del  programma  operativo  regionale  2000-2006 della
Calabria.