(Pubblicato nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2005 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2005, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2005 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233211, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonche' per le spese ricadenti nelle UPB relative all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria.