(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Tutela della salute e Servizio sanitario regionale 1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr») e' costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attivita' assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato «Ssn») e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettivita' ai sensi dell'Art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'Art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo introdotto dall'Art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'Art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato dall'Art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi: a) la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro valutazione; b) la responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunita' locali; c) l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai servizi, secondo le necessita' di ciascuna persona presente nel territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate dalla normativa statale e dagli accordi internazionali; d) la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessita' di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona, del bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della qualita' dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse; e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale; l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di equita' e di progressivita'; f) la valorizzazione delle responsabilita' individuali e collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle collettivita'; g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali; h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la loro partecipazione alle attivita' di ricerca e di formazione continua, nonche' il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza; i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e dell'autonoma iniziativa delle persone, singole associate, per lo svolgimento di attivita' d'interesse generale e di rilevanza sociale, in attuazione dell'Art. 118 della Costituzione; l) la compartecipazione degli enti locali alla programmazione delle attivita' ed alla verifica dei risultati di salute; m) la leale collaborazione con le altre regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di trattamento; n) la collaborazione con le Universita', per il loro molo fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalita' di promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa del sistema sanitario.