(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      178 del 28 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
    1.  Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr»)
e'  costituito  dalle  strutture,  dalle  funzioni  e dalle attivita'
assistenziali   rivolte   ad  assicurare,  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale (di seguito denominato «Ssn») e nel rispetto dei
suoi  principi  fondamentali,  la  tutela  della  salute come diritto
fondamentale  della persona ed interesse della collettivita' ai sensi
dell'Art.  32  della  Costituzione,  degli articoli 1 e 2 della legge
23 dicembre   1978,   n.  833  (Istituzione  del  servizio  sanitario
nazionale) e dell'Art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo introdotto
dall'Art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per
la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma
dell'Art.  1  della  legge  30 novembre  1998,  n.  419) e modificato
dall'Art.  1,  comma  5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
recante  interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
    2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:
      a) la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto
alla  salute  e  partecipe della definizione delle prestazioni, della
organizzazione dei servizi e della loro valutazione;
      b)  la  responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla
salute della persona e delle comunita' locali;
      c) l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai
servizi,  secondo  le  necessita'  di  ciascuna  persona presente nel
territorio  regionale,  in  base  alle  regole di accesso determinate
dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;
      d)  la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia
dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso
delle  prestazioni  e  dei servizi garantiti secondo le necessita' di
ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona, del
bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della qualita'
dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle
prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse;
      e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi
di  assistenza,  mediante  stanziamenti  a carico del fondo sanitario
regionale,  alimentato  attraverso l'imposizione tributaria generale;
l'eventuale  ricorso  alla  partecipazione  alla spesa da parte degli
utilizzatori  dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di
equita' e di progressivita';
      f)   la  valorizzazione  delle  responsabilita'  individuali  e
collettive  nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e
di  lavoro  idonei  a  mantenere lo stato di salute degli individui e
delle collettivita';
      g)  la  libera  scelta  del  luogo  di  cura,  nell'ambito  dei
soggetti,  delle  strutture  e dei professionisti accreditati con cui
sono stati stipulati accordi contrattuali;
      h)  la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli
operatori,  la  loro  partecipazione  alle  attivita' di ricerca e di
formazione  continua,  nonche'  il  loro  coinvolgimento nei processi
decisionali,    anche    attraverso   le   loro   organizzazioni   di
rappresentanza;
      i)  la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e
dell'autonoma  iniziativa  delle  persone,  singole associate, per lo
svolgimento di attivita' d'interesse generale e di rilevanza sociale,
in attuazione dell'Art. 118 della Costituzione;
      l)  la  compartecipazione degli enti locali alla programmazione
delle attivita' ed alla verifica dei risultati di salute;
      m) la leale collaborazione con le altre regioni e con lo Stato,
attraverso  la  promozione  delle  opportune  forme di coordinamento,
anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei cittadini
della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di trattamento;
      n)  la  collaborazione  con  le  Universita',  per il loro molo
fondamentale  nella  formazione  e nella ricerca, con la finalita' di
promuovere  in  particolare  la formazione del personale del Ssr e di
sviluppare   la  ricerca  biomedica  e  sanitaria,  valorizzandone  i
risultati  come  strumento di innovazione gestionale ed organizzativa
del sistema sanitario.