(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 134 del 28 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Ia seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali». 1. L'Art. 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 40. (Contratti in generale). - 1. Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della presente legge. 2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima superiore ad Euro 50.000,00 al netto dell'iva, sono affidati a mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso. 3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell'iva, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'Art. 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.». 2. E' fatta salva la vigente normativa regionale e statale in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, di redazione di studi di fattibilita', di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici.