(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 134
                        del 28 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
Ia seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  40  della  legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
«Disciplina   dei   servizi  di  approvvigionamento,  manutenzione  e
                 conservazione dei beni regionali».
    1.  L'Art.  40  della  legge  regionale  4 febbraio 1980, n. 6 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  40.  (Contratti  in  generale). - 1. Tutti i contratti dai
quali  derivi  un'entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati
con   i   sistemi  dell'asta  pubblica,  della  licitazione  privata,
dell'appalto  concorso  e della trattativa privata, come disciplinati
dalle norme della presente legge.
    2.  I  contratti  di fornitura di beni e di servizi con valore di
stima  superiore ad Euro 50.000,00 al netto dell'iva, sono affidati a
mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.
    3.  I  contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di
rilievo  comunitario,  al  netto dell'iva, possono essere aggiudicati
anche   facendo   ricorso   al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione  di cui all'Art. 58, comma 5, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388  e  all'Art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.».
    2.  E'  fatta  salva  la vigente normativa regionale e statale in
materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche
integrata,  di  redazione  di studi di fattibilita', di progettazione
preliminare,   definitiva   ed   esecutiva,   nonche'   di  attivita'
tecnico-amministrative  connesse alla progettazione e alla esecuzione
dei lavori pubblici.