(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 30 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. Ai sensi dell'Art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quaIdo sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio della Regione per l'anno 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalita' previste nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative. 2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unita' previsionale di base degli stati di previsione di spesa. 3. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di spesa assunti in conto competenza ai termini del comma 2. 4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi', ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'Art. 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonche' agli altri fondi di riserva di cui all'Art. 29 della stessa legge regionale.