(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del
                          30 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  Ai sensi dell'Art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.
11,  e  successive  modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2
del   medesimo  articolo,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
esercitare provvisoriamente, e fino a quaIdo sia approvato con legge,
e  comunque  non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio della Regione
per l'anno 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa,  le  eventuali  note  di  variazione  con le disposizioni e le
modalita'  previste  nella  legge  regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad
esclusione  delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative
di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.
    2.  Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo superare i
due  dodicesimi  degli  stanziamenti  previsti  per  ciascuna  Unita'
previsionale di base degli stati di previsione di spesa.
    3.  Nei  pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al
pagamento  dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di
spesa assunti in conto competenza ai termini del comma 2.
    4.  Il  limite  di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di
spese  obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga  e'  da  intendersi  riferita  a  tutti i casi in cui le norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza delle
erogazioni.
    5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi', ai fondi
per  la  riassegnazione  dei residui perenti di cui all'Art. 31 della
legge  regionale  n. 11 del 1983, nonche' agli altri fondi di riserva
di cui all'Art. 29 della stessa legge regionale.