(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 1
                         del 4 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'Art. 8
    1. Alla lettera b) del comma 1, dell'Art. 8 della legge regionale
7 giugno   1999,   n.   12  (Principi  e  direttive  per  l'esercizio
dell'attivita'  commerciale),  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
parole: «, salvo quanto disposto al comma 2-ter».
    2.  Dopo il comma 2, dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/1999
e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti dal riutilizzo
di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.».
    3.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'Art.  8 della legge regionale n.
12/1999, come inserito dal comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-ter.   Qualora  siano  previste  tecniche  di  parcheggio  non
tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la
manovra,  e'  ammessa  una  riduzione  della  superficie  complessiva
destinata   a   parcheggi,   purche'   sia  assicurata  una  capienza
equivalente in numero di posti macchina.».
    4.  Dopo  il  comma  2-ter  dell'Art.  8 della legge regionale n.
12/1999, come inserito dal comma 3, e' aggiunto il seguente:
    «2-quater.   Allo   scopo   di   favorire   il   recupero   e  la
ristrutturazione  funzionale  del  patrimonio edilizio esistente e di
limitare  il  consumo  di  territorio,  nel  caso  di  recupero  o di
ristrutturazione  di  grandi  strutture  di vendita e di quelle medie
di maggiori  dimensioni  deve  essere  garantita solo la dotazione di
spazi di parcheggio di uso pubblico.».