(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 1 del 4 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'Art. 8 1. Alla lettera b) del comma 1, dell'Art. 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attivita' commerciale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto al comma 2-ter». 2. Dopo il comma 2, dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/1999 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti dal riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.». 3. Dopo il comma 2-bis dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/1999, come inserito dal comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, e' ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purche' sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.». 4. Dopo il comma 2-ter dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/1999, come inserito dal comma 3, e' aggiunto il seguente: «2-quater. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.».