(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 7
                            gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Al  fine  di  migliorare ed incentivare il turismo montano la
Regione  del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida
alpina,  in  attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento
della  professione di guida alpina» e della legge 8 marzo 1991, n. 81
«Legge  quadro  per  la  professione  di  maestro di sci ed ulteriori
disposizioni  in  materia  di  ordinamento della professione di guida
alpina».