(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 7 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina» e della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».