(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia
                 Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare
il  comma 2 dell'Art. 90-bis, come introdotto dall'Art. 3 della legge
regionale   19 giugno  1995,  n.  24,  che  demanda  ad  un  apposito
regolamento  la disciplina per l'espressione dei pareri di congruita'
sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessita'
di  un  esame  tecnico  rientrante  nella  sfera  professionale degli
ingegneri dei geometri;
    Considerato  che  le  direzioni regionali dell'agricoltura, delle
foreste,   dei   parchi  erano  dotate,  a  suo  tempo,  di  appositi
regolamenti   in   attuazione  della  sopraccitata  norma  regionale,
approvati  con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio
1997,  n. 0l55/Pres. (direzione regionale delle foreste), decreto del
Presidente   della  giunta  regionale  20 marzo  1998,  n.  085/Pres.
(Direzione  regionale  dei  parchi),  decreto  del  Presidente  della
Regione   24 maggio   2002,   n.   0147/Pres.   (Direzione  regionale
dell'agricoltura);
    Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  n.  3701  del
24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile
2004,    concernenti    il    riordino    e    la    ristrutturazione
dell'amministrazione regionale;
    Ritenuto  opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della
soppressione  delle  sopraccitate  strutture ed all'istituzione della
nuova  direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,  foretali e
montagna, in sostituzione dei richiamati regolamenti;
    Vista   la   legge   regionale  27 marzo  1996,  n.  18  «Riforma
dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei principi fondamentali di
riforma  economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.
41» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in
materia  di  bilancio  e  di  contabilita' regionale e modifiche alla
legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2714 del
14 ottobre 2004;
                                Decreta:

    E'  approvato  il «Regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 90-bis
della  legge  regionale  1° marzo  1988,  come introdotto dall'Art. 3
della  legge  regionale  19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei
prezzi  praticati  dalle  ditte  fornitrici di beni e di servizi alla
direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e
per  l'espressione  dei  pareri di conformita», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 20 ottobre 2004
                                ILLY