(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2 dell'Art. 90-bis, come introdotto dall'Art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruita' sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessita' di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri dei geometri; Considerato che le direzioni regionali dell'agricoltura, delle foreste, dei parchi erano dotate, a suo tempo, di appositi regolamenti in attuazione della sopraccitata norma regionale, approvati con decreto del presidente della giunta regionale 9 maggio 1997, n. 0l55/Pres. (direzione regionale delle foreste), decreto del Presidente della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 085/Pres. (Direzione regionale dei parchi), decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2002, n. 0147/Pres. (Direzione regionale dell'agricoltura); Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile 2004, concernenti il riordino e la ristrutturazione dell'amministrazione regionale; Ritenuto opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della soppressione delle sopraccitate strutture ed all'istituzione della nuova direzione centrale risorse agricole, naturali, foretali e montagna, in sostituzione dei richiamati regolamenti; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 41» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2714 del 14 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, come introdotto dall'Art. 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformita», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 20 ottobre 2004 ILLY