(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n.  4,  come  da ultimo modificato dall'Art. 6, comma 22, della legge
regionale  13 agosto 2002, n. 20, che autorizza le direzioni centrali
a   sostenere  spese  per  l'acquisto  di  materiali  e  attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione
del  personale  a  specifici  corsi,  seminari, convegni e iniziative
volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
    Considerato  che  il  medesimo  articolo  prevede  che tali spese
possano  essere  disposte tramite apertura di credito a un dipendente
regionale assegnato alla medesima struttura;
    Atteso  che  l'Art.  7, comma 26, della legge regionale 21 luglio
2004,  n.  19  estende  l'autorizzazione  anche  alle minute spese di
rappresentanza delle direzioni;
    Visto il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature
d'ufficio,   comprese   quelle   informatiche,   libri,   riviste   e
pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a
pagamento  a  banche dati on-line, per le esigenze operative correnti
dell'ufficio  di  piano,  ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge
regionale   26  febbraio  2001,  n.  4»  approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 19 giugno 2003, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 30 luglio 2003;
    Vista  la  deliberazione  n. 3701 del 24 novembre 2003 «Strutture
regionali  e incarichi dirigenziali. Modifiche, alla deliberazione n.
1282/2001.  Primo  riordino  del  sistema  organizzativo degli uffici
dell'amministrazione  regionale»  con  la quale e' stata istituita la
direzione   centrale   sviluppo   e  programmazione  cui  sono  state
attribuite,  tra  l'altro,  le  competenze precedentemente esercitate
dall'ufficio di piano e dal servizio autonomo della statistica;
    Vista  la  legge  regionale  17  febbraio 2004, n. 4, riguardante
«Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della  Regione  Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale
1° marzo  1988,  n.  7  e  alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
Norme  concernenti  le  gestioni liquidatorie degli enti del servizio
sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del
27 agosto  2004,  con  il quale e' stato approvato il «Regolamento di
organizzazione    dell'amministrazione   regionale   e   degli   enti
regionali»,  che,  in  sede  di  definizione  delle  nuove strutture,
istituisce  la direzione centrale programmazione e controllo in luogo
della  direzione centrale sviluppo e programmazione, in ragione delle
nuove competenze attribuite;
    Richiamata  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004 con la quale la
direzione  centrale  delle risorse economiche e finanziarie segnalava
la  necessita'  di provvedere a una revisione dei regolamenti vigenti
alla luce del riordino alle strutture regionali;
    Ritenuto  di  provvedere al riguardo per quanto concerne le spese
per  le  esigenze  correnti della direzione centrale programmazione e
controllo;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione;
    Vista la legge e il regolamento sulla contabilita' generale dello
Stato;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2704 del
14 ottobre 2004;
                              Decreta:
      E'  approvato  il  «Regolamento  per l'acquisto di materiali ed
attrezzature  d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste
e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso
a   pagamento   a   banche  dati  on-line,  e  per  minute  spese  di
rappresentanza  per  le  esigenze  operative correnti della direzione
centrale  programmazione e controllo, ai sensi dell'Art. 8, comma 52,
della   legge   regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  Dalla  sua  entrata  in  vigore  viene  abrogato  il
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
0204/Pres. del 19 giugno 2003.
      Trieste, 26 ottobre 2004
                                ILLY