(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»; Visti, in particolare, l'Art. 9, comma 1, della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale e l'Art. 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalita' di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'Art. 9, comma 1, sentita la competente commissione consiliare; Visto il testo del regolamento di cui all'Art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2797 di data 25 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 novembre 2004 ILLY