(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  14 gennaio  1998, n. 1, e successive
modificazioni  e  integrazioni, recante «Norme in materia di politica
attiva  del  lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme
in materia di formazione professionale e personale regionale»;
    Visto  l'Art.  7,  comma  52,  lettera  c), delle legge regionale
29 gennaio   2003,   n.  1  (legge  finanziaria  2003),  secondo  cui
l'amministrazione  regionale  e' autorizzata a proseguire l'attivita'
della  soppressa  agenzia  regionale  per  l'impiego e a sostenere le
relative  spese  in  particolare  per  quanto riguarda l'utilizzo dei
finanziamenti  statali per spese relative ad attivita' di formazione,
informazione,    promozione    e    divulgazione   finalizzate   alla
ricollocazione dei dirigenti;
    Visto  l'Art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, «Incentivi al
reimpiego  di  personale  con  qualifica dirigenziale e sostegno alla
piccola  impresa»,  ed  in  particolare  il  comma  1, che prevede lo
svolgimento,  in  base  a  convenzioni  stipulate  tra  la  struttura
regionale  competente  per  materia e le Confederazioni sindacali dei
dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, di attivita' utili
a  favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro
sia cessato;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2962 del
5 novembre 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  gestione  delle risorse
attribuite  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali alla
Regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di attivita' utili
a  favorire la ricollocazione dei dirigenti d'azienda il cui rapporto
di  lavoro  sia cessato, ai sensi dell'Art. 20 della legge n. 266 del
7 agosto   1997  (Interventi  urgenti  per  l'economia)»,  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 novembre 2004
                                ILLY