(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'Art. 8, comma 52, come da ultimo modificato dall'Art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, con cui si dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature d'ufficio, nonche' minute spese di rappresentanza, da disporre tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere; Visti i regolamenti emanati, in attuazione della normativa sopraccitata, con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0140/Pres. (modificato con decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2004, n. 022/Pres.), decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0142/Pres., decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2001, n. 0259/Pres., decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2002, n. 069/Pres., decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2002, n. 0185/Pres., decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2003, n. 0245/Pres., con i quali e' stata dettata la disciplina delle spese di pertinenza, rispettivamente, della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e dei servizi autonomi delle attivita' ricreative e sportive, del volontariato, per i corregionali all'estero, per l'immigrazione, nonche' per la tutela e la promozione delle identita' linguistiche e culturali; Considerato che, nell'ambito del processo di riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale, avviato con la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e recentemente completato con il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., la direzione regionale ed i servizi autonomi sopra indicati sono stati soppressi ed e' stata contestualmente istituita l'attuale Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, cui sono state attribuite le competenze in precedenza spettanti a dette strutture; Vista la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004, emanata dall'attuale direzione centrale risorse economiche e finanziarie, che raccomanda di procedere alla revisione dei regolamenti emanati ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001 per giungere ad un accorpamento degli stessi e quindi ad una disciplina unitaria delle spese operative correnti delle nuove direzioni centrali istituite con i suaccennati provvedimenti di riorganizzazione; Ritenuto pertanto opportuno disciplinare unitariamente le spese relative agli acquisti per le esigenze della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, mediante l'adozione di un nuovo regolamento e la contestuale abrogazione dei citati regolamenti riferiti alle strutture preesistenti; Visto lo schema di regolamento a tale scopo predisposto dalla Direzione centrale medesima; Vista la circolare n. 5 del 9 febbraio 2001, con la quale la ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della norma di cui al citato Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7); Viste le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale) e successive modifiche; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2947 del 5 novembre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 novembre 2004 ILLY