(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale
ed  annuale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (legge
finanziaria  2004)»,  che  autorizza  l'amministrazione  regionale  a
concedere  finanziamenti  a  favore dei comuni capoluogo di provincia
della  Regione  per  la  realizzazione di interventi infrastrutturali
finalizzati   al   miglioramento  della  sicurezza  stradale  e  alla
riduzione dell'inquinamento in ambito urbano;
    Visto,  in  particolare, il comma 110 del sopra citato Art. 4 che
demanda  ad  un  apposito regolamento l'individuazione dei criteri di
riparto  dei  fondi  annualmente  disponibili  per  l'erogazione  dei
finanziamenti;
    Visto l'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso», che stabilisce che i criteri e le modalita'
ai   quali   l'amministrazione   regionale   deve  attenersi  per  la
concessione di nuovi incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con
regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Ritenuto   di  individuare  quali  criteri  di  finanziamento  da
introdurre  nel  testo  regolamentare  la  pericolosita'  dell'ambito
urbano  di  riferimento,  descritta  dal tasso d'incidentalita', e la
pericolosita' della specifica zona oggetto dell'intervento;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione   centrale   pianificazione   territoriale,   mobilita'   e
infrastrutture di trasporto;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 3077 di data
12 novembre 2004;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti
di  cui all'Art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n.  1  per  interventi  finalizzati  al miglioramento della sicurezza
stradale   in   area   urbana»,   nel   testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 19 novembre 2004
                                ILLY