(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)», che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore dei comuni capoluogo di provincia della Regione per la realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano; Visto, in particolare, il comma 110 del sopra citato Art. 4 che demanda ad un apposito regolamento l'individuazione dei criteri di riparto dei fondi annualmente disponibili per l'erogazione dei finanziamenti; Visto l'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», che stabilisce che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto di individuare quali criteri di finanziamento da introdurre nel testo regolamentare la pericolosita' dell'ambito urbano di riferimento, descritta dal tasso d'incidentalita', e la pericolosita' della specifica zona oggetto dell'intervento; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3077 di data 12 novembre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'Art. 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 19 novembre 2004 ILLY