(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004) IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»; Considerato che alla luce delle esperienze maturate a quasi due anni dalla sua entrata in vigore, alcune disposizioni contenute nel citato regolamento risultano poco funzionali nell'applicazione da parte dei titolari dei canili e gattili, nonche' degli organi preposti al controllo; Tenuto conto, in particolare, delle osservazioni espresse dall'Azienda sanitaria n. 1 «Triestina», che ha fatte proprie le istanze delle associazioni protezionistiche, comunicate con note prot. IV-l-J-a-4/233309-03 e 31038/03 di data rispettivamente 6 giugno 2003, e 22 luglio 2003; Ritenuto necessario accogliere le succitate osservazioni, con particolare riguardo alle proposte di modifica: dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alla fornitura dei dispositivi (microchip) di riconoscimento dei cani; dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, concernenti gli adempimenti relativi alla cattura dei cani vaganti; dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alla gestione delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti viventi in liberta'; dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002, relativa alle caratteristiche delle strutture di cui all'Art. 7, comma 5-quinquies della legge regionale n. 39/1990; Considerato che quasi tutte le strutture esistenti in Regione, convenzionate per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi, pur essendo agibili e funzionali, non posseggono tuttora tutti i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 0171/2002 e potrebbero non essere in grado di rispettare il termine perentorio del 18 luglio 2005, previsto dal medesimo decreto del Presidente della Regione per l'adeguamento delle strutture, e che pertanto e' necessario prorogare detto termine; Tutto cio' premesso; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2453 del 24 settembre 2004; Decreta: Sono approvate le modifiche al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 017l/Pres., recante «Legge regionale n. 39/1990 - regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 ottobre 2004 ILLY