(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n.
0171/Pres.,  recante  «Legge  regionale  n.  39/1990 - Regolamento di
esecuzione  della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia
di  tutela  degli animali domestici per il controllo e la prevenzione
del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»;
    Considerato  che  alla luce delle esperienze maturate a quasi due
anni  dalla  sua entrata in vigore, alcune disposizioni contenute nel
citato  regolamento  risultano  poco  funzionali nell'applicazione da
parte  dei  titolari  dei  canili  e  gattili,  nonche'  degli organi
preposti al controllo;
    Tenuto   conto,   in  particolare,  delle  osservazioni  espresse
dall'Azienda  sanitaria  n.  1  «Triestina»,  che ha fatte proprie le
istanze  delle  associazioni  protezionistiche,  comunicate  con note
prot.   IV-l-J-a-4/233309-03   e  31038/03  di  data  rispettivamente
6 giugno 2003, e 22 luglio 2003;
    Ritenuto  necessario  accogliere  le  succitate osservazioni, con
particolare riguardo alle proposte di modifica:
      dell'Art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0171/2002,  relativa  alla  fornitura  dei dispositivi (microchip) di
riconoscimento dei cani;
      dell'Art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0171/2002, concernenti gli adempimenti relativi alla cattura dei cani
vaganti;
      dell'Art.  12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0171/2002,   relativa  alla  gestione  delle  strutture  di  ricovero
temporaneo dei gatti viventi in liberta';
      dell'Art.  13  del  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0171/2002,  relativa  alle  caratteristiche  delle  strutture  di cui
all'Art. 7, comma 5-quinquies della legge regionale n. 39/1990;
    Considerato  che  quasi  tutte le strutture esistenti in Regione,
convenzionate  per  la  custodia ed il mantenimento dei cani randagi,
pur  essendo  agibili  e  funzionali,  non posseggono tuttora tutti i
requisiti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0171/2002  e  potrebbero non essere in grado di rispettare il termine
perentorio  del  18 luglio  2005,  previsto  dal medesimo decreto del
Presidente  della  Regione  per  l'adeguamento delle strutture, e che
pertanto e' necessario prorogare detto termine;
    Tutto cio' premesso;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2453 del
24 settembre 2004;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche  al  decreto  del Presidente della
Regione  6 giugno  2002,  n.  017l/Pres., recante «Legge regionale n.
39/1990 - regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre
1990,  n.  39,  in  materia  di tutela degli animali domestici per il
controllo  e  la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione
dell'anagrafe  canina», nel testo allegato al presente provvedimento,
di cui fa parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e di fare
osservare   dette  disposizioni  quali  modifiche  e  integrazioni  a
regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 ottobre 2004
                                ILLY