(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 5, commi 106 - 109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, come modificato dall'Art. 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, per il quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale di contributi sulle spese previste dal piano regionale del trasporto pubblico locale atte a consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Visto in particolare il comma 108 dell'Art. 5, della citata legge regionale n. 1/2003, come modificato dall'Art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2004, il quale prescrive che il suddetto regolamento privilegi le iniziative che consentono la continuita' a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, gia' installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata; Visto il testo del regolamento in argomento, predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto; Ritenuto che il regolamento proposto soddisfi le priorita' individuate in legge cosi' da consentire una complessiva tutela delle categorie disagiate oggetto dello stesso; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2718 di data 14 ottobre 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'Art. 5, comma 108, legge regionale n. 1/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 ottobre 2004 ILLY