(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 1. Dopo l'Art. 1 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Integrazioni all'Art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e' aggiunto il seguente: «4-bis In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina». 2. Dopo l'Art. 1-bis della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, e' inserito il seguente: «Art. 1-ter (Collegamento tra liste provinciali e candidature alla presidenza della giunta regionale - Dichiarazione di apparentamento). - 1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato presidente della giunta, che e' capo del gruppo di liste. 2. Piu' gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato presidente della giunta che e' capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione e' reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza». 3. Dopo l'Art. 1-ter della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, e' inserito il seguente: «Art. 1-quater (Elezione e candidatura del presidente della giunta regionale). - 1. Il Presidente della giunta regionale e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale. 2. Non puo' essere candidato Presidente della giunta chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. 3. Le candidature a Presidente della giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalita' di cui all'Art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilita' e delle condizioni di candidabilita' ed eleggibilita'. 4. La presentazione delle candidature e' accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali e' rispettivamente capolista e capo della coalizione. 5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'Art. 9, comma 8, n. 2) della legge n. 108/68. 6. La candidatura di ciascun candidato Presidente e' efficace solo se e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'Art. 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'Art. 9, comma 8, n. 3) della legge n. 108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'Art. 9, comma 8, n. 5, della legge n. 108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. 7. Le candidature a Presidente della giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'Art. 9, comma 2, della legge n. 108/68 ridotto alla meta', e secondo le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'Art. 9 della legge n. 108/68. 8. Ai candidati alla carica di Presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art. 10 della legge n. 108/68, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.». 4. Dopo l'Art. 1-quater della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-quinques (Integrazioni all'Art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e' inserito il seguente: «1-bis. Un seggio e' assegnato al Presidente della giunta regionale eletto; un seggio e' assegnato al candidato alla carica di Presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi e' assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali».