(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis
                        del 17 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1

    1.  Dopo  l'Art.  1  della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e'
inserito il seguente:
    «Art.  1-bis  (Integrazioni  all'Art.  1  della legge 17 febbraio
1968,  n.  108).  -  1.  Dopo  il  comma  4  dell'Art.  1 della legge
17 febbraio 1968, n. 108 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis  In  ogni  lista  provinciale  nessuno  dei due sessi puo'
essere  rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati;
in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede  all'arrotondamento
all'unita' piu' vicina».
    2.  Dopo  l'Art. 1-bis della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,
e' inserito il seguente:
    «Art.  1-ter  (Collegamento  tra  liste provinciali e candidature
alla   presidenza   della   giunta   regionale   -  Dichiarazione  di
apparentamento).  -  1.  Le  liste  provinciali,  contrassegnate  dal
medesimo  simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un
candidato presidente della giunta, che e' capo del gruppo di liste.
    2. Piu' gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto
di  coalizione  il  medesimo candidato presidente della giunta che e'
capo  della  coalizione  di liste. Il patto di coalizione e' reso con
dichiarazioni  convergenti  dei  delegati  alla  presentazione  delle
rispettive  liste.  Le  liste  coalizzate  partecipano congiuntamente
all'attribuzione del premio di maggioranza».
    3.  Dopo  l'Art. 1-ter della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,
e' inserito il seguente:
    «Art.  1-quater  (Elezione  e  candidatura  del  presidente della
giunta  regionale).  -  1.  Il  Presidente  della giunta regionale e'
eletto  a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio
regionale.
    2.  Non puo' essere candidato Presidente della giunta chi ha gia'
ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
    3.  Le  candidature  a  Presidente  della  giunta  regionale sono
presentate,  nei  termini  e con le modalita' di cui all'Art. 9 della
legge  17 febbraio  1968,  n. 108, come modificata ed integrata dalla
presente  legge,  all'ufficio  centrale  regionale  per  la  verifica
dell'ammissibilita'   e   delle   condizioni   di  candidabilita'  ed
eleggibilita'.
    4.  La  presentazione delle candidature e' accompagnata a pena di
esclusione  dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali
o  coalizione  di  liste,  delle quali e' rispettivamente capolista e
capo della coalizione.
    5.  La  presentazione  della  candidatura  e  la dichiarazione di
collegamento  sono  autenticate  ai sensi dell'Art. 9, comma 8, n. 2)
della legge n. 108/68.
    6.  La  candidatura  di  ciascun candidato Presidente e' efficace
solo  se  e'  accompagnata  dalla dichiarazione di accettazione dello
stesso,  autenticata  ai  sensi  dell'Art.  9, comma 8, n. 2) e dalla
documentazione  di  cui  all'Art.  9,  comma  8, n. 3) della legge n.
108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni
di  collegamento  di  cui  all'Art.  9, comma 8, n. 5, della legge n.
108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.
    7.  Le  candidature  a  Presidente  della  giunta  regionale sono
sottoscritte  da  un  numero  di  elettori  pari  a  quello stabilito
dall'Art.  9,  comma  2,  della legge n. 108/68 ridotto alla meta', e
secondo le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'Art. 9 della legge
n. 108/68.
    8.  Ai candidati alla carica di Presidente della giunta regionale
si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art.
10  della legge n. 108/68, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale
regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.».
    4. Dopo l'Art. 1-quater della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1
e' inserito il seguente:
    «Art. 1-quinques (Integrazioni all'Art. 2 della legge 17 febbraio
1968,  n.  108).  -  1.  Dopo  il  comma  1  dell'Art.  2 della legge
17 febbraio 1968, n. 108 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Un  seggio  e'  assegnato  al  Presidente  della  giunta
regionale  eletto; un seggio e' assegnato al candidato alla carica di
Presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti
validi  immediatamente  inferiore;  il  venti  per cento dei seggi e'
assegnato  con  il  premio  di maggioranza;  i  restanti  seggi  sono
assegnati alle liste circoscrizionali».