(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne. 2. A tal fine la Regione riconosce il sistema regionale di trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale, individuando, nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, attivita' di pubblica utilita' e di interesse generale ai fini della crescita economica e sociale del territorio regionale. 3. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2, concede contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto. 4. I sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale cosi' come definite dall'Art. 2, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 recante «Norme per il trasporto pubblico locale».