(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche,
promuove  la  rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale
delle aree interne.
    2.  A  tal  fine  la  Regione  riconosce  il sistema regionale di
trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato
sviluppo     dell'intero    territorio    regionale,    individuando,
nell'esercizio  del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti
funiviari,  attivita' di pubblica utilita' e di interesse generale ai
fini della crescita economica e sociale del territorio regionale.
    3.  La  Regione,  per il raggiungimento delle finalita' di cui ai
commi   1   e   2,  concede  contributi  in  conto  capitale  per  la
riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di
impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto.
    4.  I  sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti
funiviari  o  assimilati,  posseggono  le caratteristiche proprie dei
servizi  pubblici di trasporto regionale e locale cosi' come definite
dall'Art.  2,  comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152
recante «Norme per il trasporto pubblico locale».