(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis
                        del 17 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
F i n a l i t a'      1.  La  Regione,  nell'esercizio  delle proprie
competenze  a  norma dell'Art. 117, comma quarto, della costituzione,
in  armonia  con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello
Stato  vigenti  in materia, nonche' con le Convenzioni internazionali
in  vigore  per  l'Italia,  in particolare la Convenzione europea sui
diritti  e le liberta' fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui
diritti  civili  e  politici e quello sui diritti economici sociali e
culturali,  la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  del
fanciullo:
      a) riconosce  e  tutela  i  diritti  e le liberta' fondamentali
degli  stranieri  immigrati  e delle loro famiglie, comunque presenti
sul territorio abruzzese;
      b) promuove e sostiene interventi volti:
        1)  ad  assicurare  agli  stranieri  immigrati  presenti  sul
territorio   abruzzese,   nel   rispetto   della  normativa  vigente,
condizioni  di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei
diritti civili;
        2)  a  rimuovere  gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale  che  impediscano  il loro pieno inserimento nel territorio
abruzzese;
      c) attua   direttamente   politiche   e   interventi  volti  ad
assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:
        1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
        2)  il  diritto  al  lavoro dipendente e autonomo, il diritto
allo  studio,  alla  formazione  professionale,  all'abitazione, alle
prestazioni sociali e sanitarie;
        3)  il  superamento  di  difficolta'  sociali,  culturali  ed
economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
        4)  il  mantenimento  dei  legami  con  la  terra  d'origine,
valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;
        5)  la  conoscenza  degli usi e costumi locali, nonche' della
legislazione   europea,   nazionale   e  regionale,  ai  fini  di  un
equilibrato  e  armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella
societa'  locale,  nel  rispetto reciproco dell'identita' culturale e
religiosa  di  ciascuno  e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
europei, nazionali, regionali e locali;
      d) promuove, sostiene e realizza:
        1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;
        2)  programmi  di educazione interculturale che rispondano ai
bisogni  di  informazione  e  conoscenza  tra  cittadini  italiani  e
stranieri  e  fra  stranieri  di  differenti provenienze nazionali ed
etniche, per una migliore convivenza fra tutti.
    2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale
e  il piano annuale di interventi e di attivita' di cui ai successivi
artt. 4 e 5.
    3.  Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle
finalita' di cui alla presente legge.