(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'Art. 117, comma quarto, della costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonche' con le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le liberta' fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: a) riconosce e tutela i diritti e le liberta' fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese; b) promuove e sostiene interventi volti: 1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili; 2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese; c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie: 1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili; 2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie; 3) il superamento di difficolta' sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo; 4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso; 5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonche' della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella societa' locale, nel rispetto reciproco dell'identita' culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali; d) promuove, sostiene e realizza: 1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio; 2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti. 2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attivita' di cui ai successivi artt. 4 e 5. 3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge.