(Pubblicato nel supl. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale del 18 ottobre
2004, n. 3708;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 3 dell'Art. 5 del decreto del presidente della giunta
provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e' cosi' sostituito:
    «3.   I   pagamenti   sono   disposti   entro   sessanta   giorni
dall'attestazione  di  regolare  esecuzione,  ovvero,  se successiva,
dalla  data  di  ricevimento delle fatture. Per i contratti aventi ad
oggetto  forniture  o  servizi  d'importo inferiore a Euro 20.000,00,
l'impegno di spesa puo' essere contestuale alla liquidazione.».
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 9 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  31 maggio  1995,  n. 25, e' aggiunto il seguente
comma 2-bis:
    «2-bis.  Sono  previamente autorizzati dalla giunta provinciale i
contratti  aventi  ad  oggetto  rapporti  di  lavoro  a  progetto, di
collaborazione  coordinata  e  continuativa e comunque i contratti di
lavoro atipico ai sensi della normativa vigente.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 29 ottobre 2004
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004
    Registro n. 1, foglio n. 29.