(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Campania n. 61 del 16 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il comma 3 dell'Art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000,
n. 1, e' cosi' sostituito:
    «3.  Il  comune  verifica  la  realizzazione di quanto dichiarato
dall'interessato  in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e,
in  caso  di  inadempienza,  applica le sanzioni previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».
    2.  Il comma 7 dell'Art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000,
n. 1, e' cosi' modificato:
    «7.  Le  vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'Art.
15  del  decreto legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite
di  liquidazione  per  cessazione dell'attivita', non sono effettuate
nel  mese  di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi
alle   date  ufficiali  di  inizio  e  fine  delle  vendite  di  fine
stagione.».
    3.  All'Art.  20  della  legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e'
aggiunto il seguente comma:
    «15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al
presente   articolo   sono   riferite   al   settore   extralimentare
specializzato.».