(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 61 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'Art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e' cosi' sostituito: «3. Il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.». 2. Il comma 7 dell'Art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e' cosi' modificato: «7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'Art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attivita', non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.». 3. All'Art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e' aggiunto il seguente comma: «15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato.».