(Pubblicata nel num.ro straord. al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 50-bis del 17 dicembre 2004)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni   della   legge   provinciale  28  aprile  1997,  n.  9
(Individuazione   di  siti  per  la  localizzazione  di  impianti  di
                          radiodiffusione)

    1.  L'Art.  2  della  legge  provinciale 28 aprile 1997, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   2   (Disposizioni  urbanistiche).-  1.  Gli  impianti  di
radiodiffusione   sonora  e  televisiva  sono  considerati  opere  di
infrastrutturazione  del territorio ai sensi dell'Art. 30 delle norme
di  attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge
provinciale  9  novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante
approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
    2.   La   localizzazione  e  l'installazione  degli  impianti  di
radiodiffusione   sonora  e  televisiva,  in  esito  al  procedimento
autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, e' consentita senza la
necessita'  di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
    3.  Il  rilascio  della  concessione  e  la  presentazione  della
denuncia  d'inizio  di  attivita'  per gli interventi riguardanti gli
impianti  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva sono subordinati
all'acquisizione  preventiva degli atti di assenso di cui all'Art. 88
della   legge  provinciale  5  settembre  1991,  n.  22  (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio), se necessari.
    4.  L'autorizzazione  ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne
ricorrano  i  presupposti,  e'  rilasciata  dal  servizio provinciale
competente  in  materia  di  urbanistica  e  tutela del paesaggio, in
deroga  al  capo  IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del
1991.  L'autorizzazione e' resa nella riunione del comitato di cui al
comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.
    5.  Il  rilascio  della  concessione  e  la  presentazione  della
denuncia   d'inizio  di  attivita'  sono  comunque  subordinati  alla
determinazione favorevole di un comitato composto da:
      a) un   funzionario  del  servizio  provinciale  competente  in
materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;
      b) un  funzionario  della  direzione  competente  in materia di
igiene  e  sanita'  pubblica  dell'azienda  provinciale per i servizi
sanitari;
      c) un  funzionario  dell'agenzia  provinciale per la protezione
dell'ambiente;
      d) un   funzionario  del  servizio  provinciale  competente  in
materia di comunicazioni.
    6.  Per  la  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato si
osserva,  in  quanto compatibile, l'Art. 9 della legge provinciale n.
22  del  1991,  riguardante  la commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale.  Per la validita' delle sedute e' richiesta
la  partecipazione  di tutti i componenti. Il presidente del comitato
e'  individuato  dalla  giunta  provinciale  con  il provvedimento di
nomina,  su  indicazione  dell'assessore  provinciale  competente  in
materia  di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un dipendente provinciale.
    7.  Le  determinazioni  del  comitato  sono assunte entro novanta
giomi dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimita' dei
voti  dei  componenti;  in assenza di unanimita' la determinazione e'
negativa.  Contro  le  determinazioni  e' ammesso ricorso alla giunta
provinciale.
    8.  I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del
comitato  per  il  tramite  del  comune competente per territorio, in
deroga  al  capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del
1991.  In  tal  caso  il  termine per il rilascio della concessione e
l'efficacia della denuncia d'inizio di attivita' sono sospesi sino al
ricevimento  da parte del comune della determinazione del comitato, e
il  termine  previsto  dal  comma 7 decorre dalla data di ricevimento
della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa
del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e
determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attivita'.
    9.  Con  deliberazione  della giunta provinciale sono stabiliti i
criteri  concernenti  gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle
calamita'   pubbliche   e  di  protezione  dell'ambiente  cui  devono
conformarsi gli impianti di diffusione-radio sonora e televisiva.
    10.  La  determinazione  del comitato puo' contenere prescrizioni
limitative  circa  la  realizzazione, la modifica e la gestione degli
impianti,  secondo  le  direttive stabilite dalla giunta provinciale,
tenendo  conto  dei  prevalenti  interessi pubblici rappresentati nel
comitato.».
    2.  Il comma 1 dell'Art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1997,
e' sostituito dal seguente:
    «1.  Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione
delle   radiofrequenze   per   la  radiodiffusione  d'intesa  con  la
provincia,  gli  impianti  di radiodiffusione sonora e televisiva non
localizzati  nei  siti  individuati  dal  piano sono rimossi a cura e
spese  dei  titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro
il congruo termine stabilito dalla giunta provinciale in coerenza con
gli  adempimenti  disciplinati  dal regolamento previsto dall'Art. 61
della  legge  provinciale  11  settembre  1998,  n. 10, relativo alla
protezione   dalla   esposizione  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici. Entro il medesimo termine i titolari degli impianti
o  i  proprietari  del  suolo  ripristinano  lo  stato originario dei
luoghi,  nel  rispetto  delle  eventuali prescrizioni stabilite dalla
provincia.».
    3. L'Art. 5 e il comma 1 dell'Art. 6 della legge provinciale n. 9
del 1997, sono abrogati.