(Pubblicata nel num.ro straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50-bis del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) 1. L'Art. 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Disposizioni urbanistiche).- 1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'Art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, e' consentita senza la necessita' di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. 3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'Art. 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), se necessari. 4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, e' rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. L'autorizzazione e' resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale. 5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attivita' sono comunque subordinati alla determinazione favorevole di un comitato composto da: a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio; b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e sanita' pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari; c) un funzionario dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; d) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni. 6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto compatibile, l'Art. 9 della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale. Per la validita' delle sedute e' richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente del comitato e' individuato dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su indicazione dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giomi dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimita' dei voti dei componenti; in assenza di unanimita' la determinazione e' negativa. Contro le determinazioni e' ammesso ricorso alla giunta provinciale. 8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e l'efficacia della denuncia d'inizio di attivita' sono sospesi sino al ricevimento da parte del comune della determinazione del comitato, e il termine previsto dal comma 7 decorre dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attivita'. 9. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamita' pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di diffusione-radio sonora e televisiva. 10. La determinazione del comitato puo' contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato.». 2. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, e' sostituito dal seguente: «1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la provincia, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro il congruo termine stabilito dalla giunta provinciale in coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Entro il medesimo termine i titolari degli impianti o i proprietari del suolo ripristinano lo stato originario dei luoghi, nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalla provincia.». 3. L'Art. 5 e il comma 1 dell'Art. 6 della legge provinciale n. 9 del 1997, sono abrogati.