(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 2 del
                          18 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Norme  applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli
                             enti locali

    1.  La  presente legge detta norme per l'indizione nel territorio
della   Sardegna  delle  elezioni  comunali  e  provinciali.  Per  lo
svolgimento  e  le  operazioni  elettorali,  fino  a quando non sara'
diversamente   disciplinato   con   legge  regionale,  continuano  ad
applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.