(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 2 del 18 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali 1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sara' diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.