(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione, in attuazione del Titolo V della costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato, promuove e organizza la bonifica quale attivita' di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualita', alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale.