(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del
                          31 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1. La Regione, in attuazione del Titolo V della costituzione, nel
rispetto  della  normativa  comunitaria  e  dei principi fondamentali
della  legge  dello  Stato,  promuove  e  organizza la bonifica quale
attivita'  di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza
idraulica   e  la  manutenzione  del  territorio,  la  provvista,  la
razionale   utilizzazione   e  la  tutela  delle  risorse  idriche  a
prevalente  uso  irriguo,  la  conservazione  e  difesa del suolo, lo
sviluppo  rurale,  la  tutela  e  la  valorizzazione delle produzioni
agricole  con particolare riguardo alla qualita', alla salvaguardia e
alla valorizzazione dello spazio rurale.