(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni dell'Art. 17 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. L'esercizio delle attivita' di recupero di cui al presente articolo e' soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla giunta regionale con apposito atto. 2-ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'Art. 33, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro i sessanta giorni successivi, verifica l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1 e 2. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attivita' di recupero, nonche' la piena disponibilita' di un complesso di beni organizzati a cio' finalizzati. 2-quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attivita' e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell'Art. 33, comma 2 del decreto legialativo n. 22/1997.».