(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Integrazioni dell'Art. 17
    1.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 17 della legge regionale 31 luglio
2002, n. 14, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis.  L'esercizio  delle  attivita'  di  recupero  di cui al
presente  articolo  e'  soggetto  alla prestazione di idonea garanzia
finanziaria,  a favore della provincia competente per territorio, per
una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi
massimi  dichiarati  secondo  quanto stabilito dalla giunta regionale
con apposito atto.
    2-ter.  La provincia territorialmente competente, decorso un anno
dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'Art. 33, comma 3 del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, entro i sessanta giorni
successivi,  verifica l'effettivo avvio delle operazioni di recupero,
come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1
e  2.  Per  effettivo  avvio  si  intende  la  sussistenza dei titoli
abilitativi   necessari  all'esercizio  dell'attivita'  di  recupero,
nonche' la piena disponibilita' di un complesso di beni organizzati a
cio' finalizzati.
    2-quater.   La  provincia  competente,  ove  accerti  il  mancato
effettivo  avvio  delle operazioni di recupero assegna un termine per
la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto
di  inizio  dell'attivita'  e la cancellazione dal registro tenuto ai
sensi dell'Art. 33, comma 2 del decreto legialativo n. 22/1997.».