(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 1° dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo in armonia con la legislazione e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 2. I servizi di sviluppo agricolo hanno la funzione di: a) approfondire e ampliare la conoscenza in materia agricola e agro-ambientale; b) migliorare e rafforzare le condizioni socio-economiche degli addetti al settore agricolo; c) aumentare la competenza e la competitivita' imprenditoriale; d) supportare la equilibrata fruizione e lo sviluppo sostenibile delle risorse agricole, zootecniche e ambientali del territorio ligure; e) contribuire alla valorizzazione, alla qualificazione, alla certificazione e alla commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e delle risorse naturali; f) promuovere la migliore integrazione delle attivita' agricole e rurali con le realta' imprenditoriali e sociali che il territorio esprime; g) favorire l'accesso ai giovani e garantire pari opportunita' all'imprenditoria femminile; h) contribuire alla educazione e alla sicurezza alimentare; i) contribuire al recupero, alla conservazione, al miglioramento varietale, alla tutela e alla valorizzazione del germoplasma e delle razze locali; j) incentivare al risparmio energetico anche attraverso la produzione e l'utilizzo di fonti alternative di energia; k) collaborare alla salvaguardia e all'integrita' ambientale e paesaggistica del territorio ligure nel quadro dello sviluppo economico sostenibile regionale; l) contribuire a tutelare la salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori; m) accompagnare le politiche agricole comunitarie e nazionali.