(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                          1° dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Inserimento dell'Art. 110-bis
    1. Nella legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle
discipline  e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia
di  ambiente, difesa del suolo e energia) dopo l'Art. 110 e' inserito
il seguente:
    «Art. 110-bis - 1. I comuni che sul proprio territorio abbiano in
corso   cantieri   per  l'attuazione  di  opere  idrauliche,  il  cui
finanziamento   sia   gia'  interamente  disponibile,  deliberato  ed
impegnato,  debitamente  assentite  dall'Ente  competente  in materia
idraulica,  atte  a  condurre  il  livello  di  rischio  finale di un
comparto  alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono in
tale   zona,   previo  parere  favorevole  dell'autorita'  di  bacino
competente,  rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con
gli   strumenti   urbanistici.   Il   rilascio   del  certificato  di
abitabilita'  e/o  di agibilita' della nuova struttura edilizia sara'
vincolato  all'acquisizione,  da parte dell'amministrazione comunale,
del  verbale  di  collaudo  attestante  il  completamento delle opere
idrauliche su menzionate.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 29 novembre 2004
                              BIASOTTI