(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 17 dicembre 2004) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Norma di interpretazione autentica 1. Il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilita' dei deputati all'assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per cio' che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti precedurali, dagli Art. 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. 2. Ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, resta in vigore soltanto il punto 4 del primo comma dell'Art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Resta in vigore il comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19.