(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del
                          17 dicembre 2004)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Norma di interpretazione autentica
    1.  Il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997,
n.  19,  va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore,
nel   senso   che  le  condizioni  di  ineleggibilita'  dei  deputati
all'assemblea  regionale  siciliana  sono  regolate, sia per cio' che
concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita', sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti
precedurali, dagli Art. 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
    2. Ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n.
19,  resta  in vigore soltanto il punto 4 del primo comma dell'Art. 8
della  legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni.
    3.  Resta in vigore il comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale
20 giugno 1997, n. 19.