(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 44/1999 1. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico delle regioni Toscana e Lazio) e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attivita' istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attivita' di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali.». 2. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 44/1999 e' sostituito dal seguente: «3. Per i compiti attinenti e correlati, le regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.».