(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 44/1999
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale 29 luglio 1999,
n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico delle regioni Toscana e
Lazio) e' sostituito dal seguente:
    «2.  Al  fine  di  favorire il compito di raccordare le attivita'
istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la
Regione   Lazio,   d'intesa   con  la  Regione  Toscana,  convoca  in
un'apposita riunione il consiglio di amministrazione entro il mese di
settembre  di  ogni  anno,  per  individuare  le  linee  guida per le
attivita'  di  programmazione dell'esercizio successivo garantendo il
raccordo   coordinato,   territoriale   e  tecnico-funzionale  con  i
dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali.».
    2.  Il  comma  3  dell'Art. 3 della legge regionale n. 44/1999 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Per  i  compiti  attinenti  e  correlati, le regioni Lazio e
Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi
piani    sanitari    regionali,   la   partecipazione   dell'Istituto
all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali
ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.».