(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
    1.  Gli  studenti  immatricolati e iscritti ai corsi di studio di
ciascun  anno  accademico  degli istituti di cui all'Art. 2, comma 1,
compresi  i  corsi che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o
distaccate anche fuori Regione, sono tenuti al pagamento alla Regione
Toscana   della   tassa   regionale   per   il  diritto  allo  studio
universitario,  di  seguito  denominata  tassa  regionale,  istituita
dall'Art.  3,  comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica).
    2.  Ai  sensi  dell'Art. 3, comma 23, della legge n. 549/1995, il
gettito   della   tassa   regionale  e'  interamente  destinato  alla
concessione  delle  borse  di  studio  e  dei prestiti d'onore di cui
all'Art.  9,  comma  4,  della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro).