(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Tosana n. 3 del
                          12 gennaio 20005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la  legge  regionale  31  luglio 1998, n. 42 (Norme per il
trasporto pubblico locale);
    Visto,  in  particolare, l'Art. 23 della suddetta legge regionale
che prevede l'adozione di un regolamento per stabilire, distintamente
per  ciascuna  modalita'  di  trasporto,  gli  obblighi  a cui devono
attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi;
    Vista  la  deliberazione  del consiglio regionale del 21 dicembre
2004  con  la  quale  e'  stato approvato il regolamento regionale di
attuazione  dell'Art.  23 della legge regionale n. 42/1998 (Norme per
il  trasporto  pubblico  locale)  e  successive  modifiche. Trasporto
pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi;
                              E m a n a

il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione dell'Art. 23 della
legge  regionale  31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per il trasporto
pubblico  locale)  e successive modifiche, disciplina l'esercizio del
trasporto  pubblico  locale  su  ferro ed i suoi servizi sostitutivi,
relativamente alle attivita' che interessano la tutela dell'utenza.
    2.  Per  servizio  sostitutivo  si intende il servizio svolto, in
sostituzione  di  corse  ferroviarie, con autobus agli stessi orari e
con gli stessi collegamenti della linea ferroviaria.