(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Tosana n. 3 del 12 gennaio 20005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Visto, in particolare, l'Art. 23 della suddetta legge regionale che prevede l'adozione di un regolamento per stabilire, distintamente per ciascuna modalita' di trasporto, gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi; Vista la deliberazione del consiglio regionale del 21 dicembre 2004 con la quale e' stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell'Art. 23 della legge regionale n. 42/1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi; E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, disciplina l'esercizio del trasporto pubblico locale su ferro ed i suoi servizi sostitutivi, relativamente alle attivita' che interessano la tutela dell'utenza. 2. Per servizio sostitutivo si intende il servizio svolto, in sostituzione di corse ferroviarie, con autobus agli stessi orari e con gli stessi collegamenti della linea ferroviaria.